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Ordinanza — n. 41330/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41330/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41330/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicabilità dell'art. 59, comma 4, e art. 393-bis cod. pen. per omessa considerazione delle deduzioni difensive e omessa valutazione dell'errore di rappresentazione del fatto da parte dell'imputato e l'errore esclude il dolo;

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 41330/2021 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla recidiva, ritenuta senza alcuna verifica in concreto dei precedenti. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, che replicano censure dedotte in appello, disattese con motivazione lineare e congrua con la quale il ricorso non si confronta. Del tutto infondato è il primo motivo a fronte delle argomentazioni della Corte di appello e della ricostruzione del fatto contenuta in sentenza, laddove si dà conto dell'evoluzione della situazione e dello stato di alterazione dello Schiacchitano, amico del ricorrente, non contenuto neppure dal suo intervento, e perciò necessitante dell'intervento incisivo degli operanti, del tutto legittimo e giustificato dal comportamento violento dello Schiacchitano.

Parole chiave

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capacità di subire la carcerazione allontanamento nonostante motivi di salute carcerazione preventiva eccessiva diritti del detenuto regime penitenziario inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
59, comma 4, e art. 393-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERA MASSIMO nato a TORINO il 31/05/1966 avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Barbera Massimo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato quella del Tribunale di Torino in data 17.12.2013, che all'esito di giudizio abbreviato aveva condannato l'imputato per il reato di resistenza, in esso assorbito il reato di precosse (così qualificato il reato di lesioni), alla pena di mesi 4 di reclusione, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e operata la riduzione per il rito. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicabilità dell'art. 59, comma 4, e art. 393-bis cod. pen. per omessa considerazione delle deduzioni difensive e omessa valutazione dell'errore di rappresentazione del fatto da parte dell'imputato e l'errore esclude il dolo;

2) violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla recidiva, ritenuta senza alcuna verifica in concreto dei precedenti. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, che replicano censure dedotte in appello, disattese con motivazione lineare e congrua con la quale il ricorso non si confronta. Del tutto infondato è il primo motivo a fronte delle argomentazioni della Corte di appello e della ricostruzione del fatto contenuta in sentenza, laddove si dà conto dell'evoluzione della situazione e dello stato di alterazione dello Schiacchitano, amico del ricorrente, non contenuto neppure dal suo intervento, e perciò necessitante dell'intervento incisivo degli operanti, del tutto legittimo e giustificato dal comportamento violento dello Schiacchitano.

Risulta altresì, chiarito che l'imputato non si limitava a convincere gli operanti della inidoneità delle modalità coercitive adottate nei confronti dell'amico, ma si contrapponeva, non solo verbalmente, all'azione dell'appuntato Del Ponte, il quale gli aveva fatto intendere che l'intervento pacificatore. da loro autorizzato e posto in essere, era risultato vano, sicché occorreva il ricorso all'uso della forza per contenere lo Schiacchitano e farlo salire in ambulanza (p. 4 e 5). In base a detta ricostruzione del fatto correttamente è stata esclusa la scriminante putativa invocata dall'imputato in assenza di un'azione arbitraria degli operanti, atteso che la scriminante di cui all'art. 393- bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, che presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Nata Salomao, Rv. 278715).

Anche il secondo motivo è generico e manifestamente infondato a fronte della motivazione resa, che dà conto dei numerosi precedenti dell'imputato e della commissione di reati anche in epoca successiva, sintomatici di spiccata capacità criminale e di indole violenta, confermata dalla condotta tenuta nell'episodio in esame. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigl