Ordinanza — n. 41325/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFDIDINE AHMED nato a RAS EL AIN( MAROCCO) il 15/08/1986 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Lafdidine Ahmed ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Verona in data 24.2.2020 e 16.7.2020, ritenuta la continuazione tra i reati e più gravi quelli di cui alla sentenza del 16 luglio 2020, ha rideterminato la pena in complessivi 10 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa per i reati riuniti di cui all'art. 73, comina 5. d.P.R. 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41325/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comina 5. d.P.R. 309/90.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFDIDINE AHMED nato a RAS EL AIN( MAROCCO) il 15/08/1986 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Lafdidine Ahmed ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Verona in data 24.2.2020 e 16.7.2020, ritenuta la continuazione tra i reati e più gravi quelli di cui alla sentenza del 16 luglio 2020, ha rideterminato la pena in complessivi 10 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa per i reati riuniti di cui all'art. 73, comina 5. d.P.R. 309/90.
Ne chiede l'annullamento per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità del motivo a fronte della motivazione resa in sentenza, limitandosi il ricorso ad una mera enunciazione, senza indicare in alcun modo circostanze o evidenze, che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere nsore Il Presidente Anna Cris, o Ste ano Mogini 7(t1 17) TA1A " .- 1 2 M