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Ordinanza — n. 41320/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41320/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41320/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIMA KLADIJAN nato il 01/06/1993 avverso la sentenza del 13/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avv • . i - e udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Likja Kladijan ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Torino ha applicato all'imputato ex art. 444 cod. proc. peli, la pena concordata tra le parti di 2 anni e 10 mesi di reclusione e 12 mila euro di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 41320/2021 — snpen · Corte di Cassazione: i - e udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Likja Kladijan ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Torino ha applicato all'imputato ex art. 444 cod. proc. peli, la pena concordata tra le parti di 2 anni e 10 mesi di reclusione e 12 mila euro di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

Parole chiave

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sanzioni penali controllo della commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena sanzione sostitutiva ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
peli, la pena concordata tra le parti di 2 anni e 10 mesi di reclusione e 12 mila euro di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIMA KLADIJAN nato il 01/06/1993 avverso la sentenza del 13/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avv • . i - e udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Likja Kladijan ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Torino ha applicato all'imputato ex art. 444 cod. proc. peli, la pena concordata tra le parti di 2 anni e 10 mesi di reclusione e 12 mila euro di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

Con unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla determinazione della pena. in quanto il giudice avrebbe dovuto ritenere il fatto di lieve entità con riduzione della pena in termini più adeguati all'entità del fatto. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. Considerato che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n.23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv.275971-02); rilevato che la pena è stata applicata esattamente nella misura concordata e della quale non ricorre l'illegalità, ravvisabile solo quando sia stata inflitta una pena non rientrante nel limite edittale ovvero diversa dalla sanzione prevista(Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170- 01;

Sez.2. n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01), va dichiarata l'immediata inammissibilità dell'impugnazione ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere ensore Il Presidente Anna dolo Stefano M gini