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Ordinanza — n. 41318/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41318/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41318/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEBE SERIGNE MBACKE nato il 01/12/1981 avverso la sentenza del 30/03/2021 del TRIBUNALE di TORINO1 dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Kebe Serigne Mbacke ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Torino ha applicato all'imputato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti di 8 mesi di reclusione e 2 mila euro di multa per i reati riuniti di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41318/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti di 8 mesi di reclusione e 2 mila euro di multa per i reati riuniti di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90.

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento attendibilità dei testimoni testimonianza della vittima gravi addebiti penali confessione facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Con unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEBE SERIGNE MBACKE nato il 01/12/1981 avverso la sentenza del 30/03/2021 del TRIBUNALE di TORINO1 dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Kebe Serigne Mbacke ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Torino ha applicato all'imputato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti di 8 mesi di reclusione e 2 mila euro di multa per i reati riuniti di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90.

Con unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per omessa verifica della sussistenza di cause di proscioglimento. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 11.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, espressamente esclude, in base alle risultanze del verbale di perquisizione e sequestro e di arresto e del narcotest, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato.

Non rientrando il motivo di ricorso tra quelli per i quali è consentita l'impugnazione, ne va dichiarata l'immediata inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consiglie estensore Il Presidente Anna cuolo