Ordinanza — n. 41317/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GHARIB AHMED GHARIB ABDELSADEK nato a CAIRO( EGITTO) il 15/01/1993 TALL MAMADOU nato il 23/12/1982 avverso la sentenza del 25/03/2021 del GIP TRIBUNALE di VERBANIAdato avviso alle par... udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Gharib Ahmed Gharib Abdelsadek e Tali Mamadou ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Verbania ha applicato agli imputati ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti di 2 anni e 6 mesi di reclusione e 2.600 euro di multa per il Gharib e di 1 anno di reclusione e 800 euro di multa per i reati di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90., così riqualificati i fatti loro rispettivamente ascritti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41317/2021 — snpen · Corte di Cassazione: udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Gharib Ahmed Gharib Abdelsadek e Tali Mamadou ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Verbania ha applicato agli imputati ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti di 2 anni e 6 mesi di reclusione e 2.600 euro di multa per il Gharib e di 1 anno di reclusione e 800 euro di multa per i reati di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90., così riqualificati i fatti loro rispettivamente ascritti.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GHARIB AHMED GHARIB ABDELSADEK nato a CAIRO( EGITTO) il 15/01/1993 TALL MAMADOU nato il 23/12/1982 avverso la sentenza del 25/03/2021 del GIP TRIBUNALE di VERBANIAdato avviso alle par... udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Gharib Ahmed Gharib Abdelsadek e Tali Mamadou ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Verbania ha applicato agli imputati ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti di 2 anni e 6 mesi di reclusione e 2.600 euro di multa per il Gharib e di 1 anno di reclusione e 800 euro di multa per i reati di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90., così riqualificati i fatti loro rispettivamente ascritti.
Con unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla congruità della pena, alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale e agli aumenti applicati a titolo di continuazione. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per un motivo non consentito. Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del .fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un vizio di motivazione della sentenza con la quale il giudice ha applicato esattamente la pena concordata, della quale comunque, non si denuncia l'illegalità; considerato che l'illegalità della pena è ravvisabile solo quando sia stata inflitta una pena non rientrante nel limite edittale ovvero diversa dalla sanzione prevista (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170- 01;
Sez.2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01), ipotesi che qui non ricorre, va dichiarata l'immediata inammissibilità dell'impugnazione ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere stensore Il Presidente Anna Cr' co(olo Stefan