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Ordinanza — n. 41316/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41316/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41316/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSILI PAOLO nato a FORTE DEI MARMI il 03/04/1964 avverso la sentenza del 20/02/2021 del TRIBUNALE di LUCCA/C/ Tcradto avviso alle parti; _ u ira—ta relazione svo ta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Marsili Paolo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Lucca ha applicato all'imputato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti di 2 anni e 3 mila curo di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90., così riqualificato il fatto.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 649 cod. proc. pen, art. 697 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41316/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti di 2 anni e 3 mila curo di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90., così riqualificato il fatto.

Parole chiave

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azione revocatoria fallimentare asserzione difendibile probabilità di successo del ricorso legittimazione a ricorrere domanda di ricusazione allegazioni contraddittorie di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 649 cod. proc. pen
Con unico motivo deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in quanto la fattispecie oggetto del presente procedimento è stata già giudicata con sentenza della Corte di appello di Firenze del 20.2.2020, gravata da ricorso, relativa alla detenzione di kg.
art. 697 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSILI PAOLO nato a FORTE DEI MARMI il 03/04/1964 avverso la sentenza del 20/02/2021 del TRIBUNALE di LUCCA/C/ Tcradto avviso alle parti; _ u ira—ta relazione svo ta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Marsili Paolo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Lucca ha applicato all'imputato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti di 2 anni e 3 mila curo di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90., così riqualificato il fatto.

Con unico motivo deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in quanto la fattispecie oggetto del presente procedimento è stata già giudicata con sentenza della Corte di appello di Firenze del 20.2.2020, gravata da ricorso, relativa alla detenzione di kg. 1,100 di marijuana, accertato il 2 agosto 2017. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica de/fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia la violazione della preclusione di cui all'art. 697 cod. proc. pen. per identità del fatto, minimamente ravvisabile a fronte di condotte diverse e precedenti di oltre 4 anni l'arresto in flagranza del 19.2.2021; che pertanto, va dichiarata l'immediata inammissibilità dell'impugnazione ex art. 610, comma 5-bis. secondo periodo, cod. proc. pen, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 11 Consiglier ensore Il Presidente Anna C dolo Stefa o ogini , 1 2