Ordinanza — n. 41313/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNONI MARTINA PERLA nato a VERONA il 04/11/1993 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Cannoni Martina Perla ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato quella emessa il 27.5.2019 dal Tribunale di Milano, che aveva dichiarato l'imputata colpevole dei reati riuniti di cui agli artt. 337 e 639 cod. pen. e con le attenuanti generiche l'aveva condannata alla pena di 7 mesi di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41313/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 639 cod. pen. e con le attenuanti generiche l'aveva condannata alla pena di 7 mesi di reclusione.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNONI MARTINA PERLA nato a VERONA il 04/11/1993 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Cannoni Martina Perla ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato quella emessa il 27.5.2019 dal Tribunale di Milano, che aveva dichiarato l'imputata colpevole dei reati riuniti di cui agli artt. 337 e 639 cod. pen. e con le attenuanti generiche l'aveva condannata alla pena di 7 mesi di reclusione.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione non essendo stata provata la condotta materiale di resistenza, non avendo i testimoni riferito di atti o condotte violènte, ma solo di tentativi di divincolarsi e scappare. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'ad. 131-bis cod. pen. per omessa valutazione delle circostanze indicate dalla difesa. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e all'aumento per la continuazione.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che ripropongono pedissequamente i motivi di appello, già disattesi in sentenza con motivazione lineare e congrua con la quale il ricorso non si confronta, finendo per sollecitare una rilettura del quadro probatorio nel senso proposto dal ricorrente, non consentita in questa sede in assenza di illogicità manifeste, incongruenze o travisamenti. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza dà atto che la condotta dell'imputata non fu limitata ad una resistenza passiva, avendo la stessa non solo tentato di divincolarsi, ma anche strattonato gli operanti pur di sfuggire al controllo (p.4).
Parimenti giustificato in modo congruo e completo è il diniego della speciale tenuità del fatto in ragione dell'entità del danno causato dalle scritte su saracinesca e muro (p.4). Inammissibile è anche l'ultimo motivo, che si risolve in una critica del potere discrezionale del giudice, che ha dato conto in modo esaustivo degli elementi oggettivi e soggettivi, valutati per determinare la pena, ritenuta congrua e proporzionata al fatto. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consiglier, ,stensore Il Presidente Anna Cri c o