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Ordinanza — n. 41305/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41305/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41305/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGHERITA GIANPAOLO nato a MANDURIA il 01/12/1973 avverso la sentenza del 22/10/2020 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; _--/ udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Margherita Giampaolo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Taranto ha applicato all'imputato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti di 6 mesi di reclusione per il reato di evasione. Con unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per omessa verifica della sussistenza di cause di proscioglimento.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41305/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti di 6 mesi di reclusione per il reato di evasione. Con unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per omessa verifica della sussistenza di cause di proscioglimento.

Parole chiave

Generato dall'IA
testimonianza della vittima deposizione inattendibile falsa dichiarazione della parte testimone a carico gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Con unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGHERITA GIANPAOLO nato a MANDURIA il 01/12/1973 avverso la sentenza del 22/10/2020 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; _--/ udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Margherita Giampaolo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Taranto ha applicato all'imputato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti di 6 mesi di reclusione per il reato di evasione. Con unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per omessa verifica della sussistenza di cause di proscioglimento.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, espressamente esclude, in base alla precisa ricostruzione dei fatti e alle risultanze del verbale di arresto, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato.

Non rientrando il motivo di ricorso tra quelli per i quali è consentita l'impugnazione, ne va dichiarata l'immediata inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere etensor