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Ordinanza — n. 41303/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41303/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41303/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BLASI SALVATORE nato a PALERMO il 03/01/1934 avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdate-~e-efficiyart udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Di Blasi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile per la rinunzia depositata il 4 giugno 2021 nell'interesse del ricorrente dal difensore di fiducia munito all'uopo di procura speciale; rilevato che alla inammissibilità per la rinunzia non altrimenti motivata al ricorso conseguono comunque le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41303/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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conseguenze del ritiro rinuncia al reddito sanzioni pecuniarie condono delle spese procedurali abbandono del procedimento penale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BLASI SALVATORE nato a PALERMO il 03/01/1934 avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdate-~e-efficiyart udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Di Blasi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile per la rinunzia depositata il 4 giugno 2021 nell'interesse del ricorrente dal difensore di fiducia munito all'uopo di procura speciale; rilevato che alla inammissibilità per la rinunzia non altrimenti motivata al ricorso conseguono comunque le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinunzia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/7/2021. Il Consigliere estensore Il President Benedetto Pat