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Ordinanza — n. 41299/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to procedural delay and failure to address prior court findings on timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41299/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it contradicted the lower court's finding regarding the appellant's procedural delay. The appellant argued for the application of Article 131-bis of the Criminal Code based on the intensity of intent found, without critically engaging with the territorial court's assessment of untimeliness. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 23 comma 6 d.l. n. 149/2020; Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contradicts a prior judgment on procedural timeliness and fails to critically address the opposing court's evaluation of the delay.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility procedural timeliness Article 131-bis Criminal Code contradictory judgment court costs and fine rinuncia al dibattimento orale procedura orale rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 23 comma 6 del d.l. n. 149 del 2020
Art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
senza confrontarsi criticamente con le valutazioni di segno contrario rese in sentenza (in primo luogo facendo leva sulla intensità del dolo riscontrato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art 131 bis cod. pen
149 del 2020) e rivendica l'applicazione del disposto di cui all'art 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
senza confrontarsi criticamente con le valutazioni di segno contrario rese in sentenza (in primo luogo facendo leva sulla intensità del dolo riscontrato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMEROVIC SENADIN nato il 27/02/1981 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Senadini Omerovic avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta un giudizio di asserita tardività dell'appello mai reso dalla Corte territoriale (che aveva piuttosto stigmatizzato la non tempestività della richiesta di trattazione orale del gravame resa oltre il termine di cui al comma 6 del'art 23 del dl. n. 149 del 2020) e rivendica l'applicazione del disposto di cui all'art 131 bis cod. pen. senza confrontarsi criticamente con le valutazioni di segno contrario rese in sentenza (in primo luogo facendo leva sulla intensità del dolo riscontrato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/7/2021. Il Consigliere estensore Il Presid t Benedetto a s addusa Anna C uolo 12 4%13 V 2021 ILCANC1'1,1111