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Ordinanza — n. 41297/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41297/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41297/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PLACA MAURIZIO nato a ALBENGA il 04/04/1972 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Maghilitia La Placa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè si fonda su motivi manifestamente inconferenti ( quello diretto a contrastare la motivazione spesa sulla mancata applicazione dell'art 131 bis cod. pen., estranea a censure prospettabili in questa sede perché puntualmente ancorata alla abitualità ostativa attestata dai due precedenti specifici per evasione), aspecifici ( quello legato alla ritenuta recidiva, privo di un confronto critico specifico e diretto con la relativa argomentazione) nonchè in radice non consentiti ( quello inerente la rivendicata prevalenza delle generiche, inammissibilmente addotto solo in sede di legittimità); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41297/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pen., estranea a censure prospettabili in questa sede perché puntualmente ancorata alla abitualità ostativa attestata dai due precedenti specifici per evasione), aspecifici ( quello legato alla ritenuta recidiva, privo di un confronto critico specifico e diretto con la relativa argomentazione) nonchè in radice non consentiti ( quello inerente la rivendicata prevalenza delle generiche, inammissibilmente addotto solo in sede di legittimità); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione recidiva nell'infrazione eccezioni difensive elusione fiscale aiuto all'evasione di detenuti tentata sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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art 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PLACA MAURIZIO nato a ALBENGA il 04/04/1972 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Maghilitia La Placa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè si fonda su motivi manifestamente inconferenti ( quello diretto a contrastare la motivazione spesa sulla mancata applicazione dell'art 131 bis cod. pen., estranea a censure prospettabili in questa sede perché puntualmente ancorata alla abitualità ostativa attestata dai due precedenti specifici per evasione), aspecifici ( quello legato alla ritenuta recidiva, privo di un confronto critico specifico e diretto con la relativa argomentazione) nonchè in radice non consentiti ( quello inerente la rivendicata prevalenza delle generiche, inammissibilmente addotto solo in sede di legittimità); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/7/2021. Il Consigliere estensore Il Presiden Benedetto ter ò Raddusa Anna Cri olo cAnc"