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Ordinanza — n. 41294/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41294/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41294/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABIRI EDGAR nato a CHISINAU( MOLDAVIA) il 23/06/1994 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Edgar Tabiri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; vista la memoria trasmessa dalla difesa, con la quale si ribadisce l'ammissibilità del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure prospettate, sotto il versante di una motivazione assertivamente affetta da manifesta illogicità, si risolvono per un verso in una generica contestazione dei profili di responsabilità quanto alla resistenza ex art 337 cod. pen. ascritta al ricorrente, senza operare alcun confronto con il puntuale argomentare speso in sentenza a sostegno del relativo giudizio e senza indicare in cosa si sarebbero concretati i vuoti logici destinati a dare corpo alla censura e , per altro verso, in una apodittica lagnanza riferita alla eccessività del trattamento sanzìonatorio irrogato, del tutto sganciata dalle valutazioni operate sul punto dai giudici del merito e in quanto tale certamente estranea ai vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 337 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41294/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pen. ascritta al ricorrente, senza operare alcun confronto con il puntuale argomentare speso in sentenza a sostegno del relativo giudizio e senza indicare in cosa si sarebbero concretati i vuoti logici destinati a dare corpo alla censura e , per altro verso, in una apodittica lagnanza riferita alla eccessività del trattamento sanzìonatorio irrogato, del tutto sganciata dalle valutazioni operate sul punto dai giudici del merito e in quanto tale certamente estranea ai vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale capacità di subire la carcerazione riesame dell'entità pena revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art 337 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABIRI EDGAR nato a CHISINAU( MOLDAVIA) il 23/06/1994 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Edgar Tabiri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; vista la memoria trasmessa dalla difesa, con la quale si ribadisce l'ammissibilità del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure prospettate, sotto il versante di una motivazione assertivamente affetta da manifesta illogicità, si risolvono per un verso in una generica contestazione dei profili di responsabilità quanto alla resistenza ex art 337 cod. pen. ascritta al ricorrente, senza operare alcun confronto con il puntuale argomentare speso in sentenza a sostegno del relativo giudizio e senza indicare in cosa si sarebbero concretati i vuoti logici destinati a dare corpo alla censura e , per altro verso, in una apodittica lagnanza riferita alla eccessività del trattamento sanzìonatorio irrogato, del tutto sganciata dalle valutazioni operate sul punto dai giudici del merito e in quanto tale certamente estranea ai vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/7/2021. Il Consigliere estensore Il Presiden Benedetto Paternò Raddusa Anna Criseue