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Ordinanza — n. 41292/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41292/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41292/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURELLO EMANUELE nato a MARSALA il 05/02/1990 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; t• letto il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Purello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta vizio di motivazione e violazione di legge avuto riguardo alla idoneità oppositiva riferibile alla condotta dell'imputato e al dolo specifico del reato di resistenza ex art 337 cod. pen. trascurando di considerare che l'aspetto oggettivo non era stato fatto oggetto di specifico motivo di appello e comunque mancando di operare un confronto puntuale e specifico con le argomentazioni spese su tali punti dalla Corte territoriale sia sulla resistenza attiva realizzata nell'opporsi agli operanti che volevano completare i controlli che lo riguardavano secondo una ricostruzione del fatto mutuata dalla sentenza di primo grado e mai contraddetta dalla difesa; sia sulla indifferenza dei motivi che avevano giustificato siffatta azione oppositiva a fronte del iék certa insussistenza di qualsivolgia azione arbitraria da parte dei militari aggrediti. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 337 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41292/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pen. trascurando di considerare che l'aspetto oggettivo non era stato fatto oggetto di specifico motivo di appello e comunque mancando di operare un confronto puntuale e specifico con le argomentazioni spese su tali punti dalla Corte territoriale sia sulla resistenza attiva realizzata nell'opporsi agli operanti che volevano completare i controlli che lo riguardavano secondo una ricostruzione del fatto mutuata dalla sentenza di primo grado e mai contraddetta dalla difesa; sia sulla indifferenza dei motivi che avevano giustificato siffatta azione oppositiva a fronte del iék certa insussistenza di qualsivolgia azione arbitraria da parte dei militari aggrediti. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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impedimento di un atto dell'autorità disobbedienza militare ricusazione del pubblico ministero rifiuto del servizio militare reati contro i doveri di servizio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art 337 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURELLO EMANUELE nato a MARSALA il 05/02/1990 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; t• letto il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Purello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta vizio di motivazione e violazione di legge avuto riguardo alla idoneità oppositiva riferibile alla condotta dell'imputato e al dolo specifico del reato di resistenza ex art 337 cod. pen. trascurando di considerare che l'aspetto oggettivo non era stato fatto oggetto di specifico motivo di appello e comunque mancando di operare un confronto puntuale e specifico con le argomentazioni spese su tali punti dalla Corte territoriale sia sulla resistenza attiva realizzata nell'opporsi agli operanti che volevano completare i controlli che lo riguardavano secondo una ricostruzione del fatto mutuata dalla sentenza di primo grado e mai contraddetta dalla difesa; sia sulla indifferenza dei motivi che avevano giustificato siffatta azione oppositiva a fronte del iék certa insussistenza di qualsivolgia azione arbitraria da parte dei militari aggrediti. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/7/2021. Il Consigliere estensore q Il Presidente Bene dett Paternò Raddusa Anna Crisc olo r- 1 2 NOV ,2021 ) CAt