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Ordinanza — n. 41288/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41288/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41288/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMANICO ROBERTO nato a TORINO il 17/04/1969 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Domanico avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto la censura nella quale si risolve l'impugnazione non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché costituita da una mera doglianzé\ in punto di fatto, meramente riproduttiva di un profilo ( l'asserita resistenza passiva nella quali si sarebbe concretata la condotta ascritta all'imputato) già adeguatamente vagliato e disatteso con indicazioni fattuali e conseguenti argomentazioni giuridiche immuni a censure prospetta bili in questa sede ( al punto 4.1. della sentenza viene messo in risalto che l'imputato, al fine di divincolarsi dalla presa dell'operante,che lo tratteneva, ebbe a spingere quest'ultimo con forza, facendolo cadere per terra) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41288/2021 — snpen · Corte di Cassazione: della sentenza viene messo in risalto che l'imputato, al fine di divincolarsi dalla presa dell'operante,che lo tratteneva, ebbe a spingere quest'ultimo con forza, facendolo cadere per terra) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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impedimento di un atto dell'autorità reati contro la pubblica autorità disobbedienza alla decisione dell'autorità rinuncia al dibattimento orale minaccia contro le autorità oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
della sentenza viene messo in risalto che l'imputato, al fine di divincolarsi dalla presa dell'operante,che lo tratteneva, ebbe a spingere quest'ultimo con forza, facendolo cadere per terra) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMANICO ROBERTO nato a TORINO il 17/04/1969 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Domanico avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto la censura nella quale si risolve l'impugnazione non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché costituita da una mera doglianzé\ in punto di fatto, meramente riproduttiva di un profilo ( l'asserita resistenza passiva nella quali si sarebbe concretata la condotta ascritta all'imputato) già adeguatamente vagliato e disatteso con indicazioni fattuali e conseguenti argomentazioni giuridiche immuni a censure prospetta bili in questa sede ( al punto 4.1. della sentenza viene messo in risalto che l'imputato, al fine di divincolarsi dalla presa dell'operante,che lo tratteneva, ebbe a spingere quest'ultimo con forza, facendolo cadere per terra) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/7/2021. Il Consigliere estensore Il Presi te Ben-; -t