Ordinanza — n. 41288/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMANICO ROBERTO nato a TORINO il 17/04/1969 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Domanico avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto la censura nella quale si risolve l'impugnazione non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché costituita da una mera doglianzé\ in punto di fatto, meramente riproduttiva di un profilo ( l'asserita resistenza passiva nella quali si sarebbe concretata la condotta ascritta all'imputato) già adeguatamente vagliato e disatteso con indicazioni fattuali e conseguenti argomentazioni giuridiche immuni a censure prospetta bili in questa sede ( al punto 4.1. della sentenza viene messo in risalto che l'imputato, al fine di divincolarsi dalla presa dell'operante,che lo tratteneva, ebbe a spingere quest'ultimo con forza, facendolo cadere per terra) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41288/2021 — snpen · Corte di Cassazione: della sentenza viene messo in risalto che l'imputato, al fine di divincolarsi dalla presa dell'operante,che lo tratteneva, ebbe a spingere quest'ultimo con forza, facendolo cadere per terra) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMANICO ROBERTO nato a TORINO il 17/04/1969 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Domanico avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto la censura nella quale si risolve l'impugnazione non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché costituita da una mera doglianzé\ in punto di fatto, meramente riproduttiva di un profilo ( l'asserita resistenza passiva nella quali si sarebbe concretata la condotta ascritta all'imputato) già adeguatamente vagliato e disatteso con indicazioni fattuali e conseguenti argomentazioni giuridiche immuni a censure prospetta bili in questa sede ( al punto 4.1. della sentenza viene messo in risalto che l'imputato, al fine di divincolarsi dalla presa dell'operante,che lo tratteneva, ebbe a spingere quest'ultimo con forza, facendolo cadere per terra) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/7/2021. Il Consigliere estensore Il Presi te Ben-; -t