Ordinanza — n. 41287/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERO GIOVANNI nato a TORINO il 23/04/1984 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; —. t letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Albero avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, sotto il versante del difetto di motivazione, afferente alla determinazione del trattamento punitivo ( in linea con i rilievi addotti in appello, che non riguardavano il giudizio di responsabilità) è connotata da una marcata genericità ( si lamenta una sommaria disamina senza alcun preciso riferimento al motivare adottato dalla Corte del merito sul punto) quando per contro la sentenza impugnata si rivela sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41287/2021 — snpen · Corte di Cassazione: t letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Albero avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, sotto il versante del difetto di motivazione, afferente alla determinazione del trattamento punitivo ( in linea con i rilievi addotti in appello, che non riguardavano il giudizio di responsabilità) è connotata da una marcata genericità ( si lamenta una sommaria disamina senza alcun preciso riferimento al motivare adottato dalla Corte del merito sul punto) quando per contro la sentenza impugnata si rivela sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERO GIOVANNI nato a TORINO il 23/04/1984 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; —. t letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Albero avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, sotto il versante del difetto di motivazione, afferente alla determinazione del trattamento punitivo ( in linea con i rilievi addotti in appello, che non riguardavano il giudizio di responsabilità) è connotata da una marcata genericità ( si lamenta una sommaria disamina senza alcun preciso riferimento al motivare adottato dalla Corte del merito sul punto) quando per contro la sentenza impugnata si rivela sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/7/2021. Il Consigliere estensore Il Presid e Benedetto Pat ò Raddusa (9,jen Anna C is uolo (3,