Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41287/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41287/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41287/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERO GIOVANNI nato a TORINO il 23/04/1984 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; —. t letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Albero avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, sotto il versante del difetto di motivazione, afferente alla determinazione del trattamento punitivo ( in linea con i rilievi addotti in appello, che non riguardavano il giudizio di responsabilità) è connotata da una marcata genericità ( si lamenta una sommaria disamina senza alcun preciso riferimento al motivare adottato dalla Corte del merito sul punto) quando per contro la sentenza impugnata si rivela sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41287/2021 — snpen · Corte di Cassazione: t letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Albero avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, sotto il versante del difetto di motivazione, afferente alla determinazione del trattamento punitivo ( in linea con i rilievi addotti in appello, che non riguardavano il giudizio di responsabilità) è connotata da una marcata genericità ( si lamenta una sommaria disamina senza alcun preciso riferimento al motivare adottato dalla Corte del merito sul punto) quando per contro la sentenza impugnata si rivela sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena adeguamento della pena motivi di cassazione sanzione sproporzionata sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERO GIOVANNI nato a TORINO il 23/04/1984 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; —. t letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Albero avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, sotto il versante del difetto di motivazione, afferente alla determinazione del trattamento punitivo ( in linea con i rilievi addotti in appello, che non riguardavano il giudizio di responsabilità) è connotata da una marcata genericità ( si lamenta una sommaria disamina senza alcun preciso riferimento al motivare adottato dalla Corte del merito sul punto) quando per contro la sentenza impugnata si rivela sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/7/2021. Il Consigliere estensore Il Presid e Benedetto Pat ò Raddusa (9,jen Anna C is uolo (3,