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Ordinanza — n. 41285/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41285/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41285/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIA ALFONSO nato a ALGHERO il 26/02/1966 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfonso Caria avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico profilo di doglianza, legato alla configurabilità del dolo, si sostanzia in una mera reiterazione di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corrette indicazioni fattuali e correlati argomenti giuridici dal giudice di merito (che ha puntualmente messo in evidenza la scelta del ricorrente di voler partecipare comunque al corso di formazione descritto in sentenza pur avendo già acquisito la certezza di non poter rispettare l'orario di rientro presso la sua abitazione, fissato dal provvedimento autorizzativo, alla luce del guasto occorso alla sua vettura, in precedenza constatato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41285/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfonso Caria avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico profilo di doglianza, legato alla configurabilità del dolo, si sostanzia in una mera reiterazione di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corrette indicazioni fattuali e correlati argomenti giuridici dal giudice di merito (che ha puntualmente messo in evidenza la scelta del ricorrente di voler partecipare comunque al corso di formazione descritto in sentenza pur avendo già acquisito la certezza di non poter rispettare l'orario di rientro presso la sua abitazione, fissato dal provvedimento autorizzativo, alla luce del guasto occorso alla sua vettura, in precedenza constatato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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sussidio per la frequentazione di corsi mancanza di disciplina guida in stato di inattitudine oltraggio alla corte inadempimento reiterato inosservanza di prescrizioni di servizio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIA ALFONSO nato a ALGHERO il 26/02/1966 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfonso Caria avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico profilo di doglianza, legato alla configurabilità del dolo, si sostanzia in una mera reiterazione di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corrette indicazioni fattuali e correlati argomenti giuridici dal giudice di merito (che ha puntualmente messo in evidenza la scelta del ricorrente di voler partecipare comunque al corso di formazione descritto in sentenza pur avendo già acquisito la certezza di non poter rispettare l'orario di rientro presso la sua abitazione, fissato dal provvedimento autorizzativo, alla luce del guasto occorso alla sua vettura, in precedenza constatato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/7/2021. Il Consigliere estensore Il Presid te Benedett