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Ordinanza — n. 41284/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41284/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41284/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANINA MASSSIMO nato a TORINO il 16/09/1966 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Canina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, e la memoria della parte civile costituita; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché - senza peraltro che risulti precisato a quale delle ragioni di vizio tipizzate dall'art 606 cod. proc. pen. l'impugnazione intenda riferirsi- si sostanzia nella riproduzione di profili di censura (l'indimostrata presenza, presso lo studio professionale del ricorrente, di una strumentazione funzionale all'attività di odontoiatra e la piena compatibilità dell'attività resa con il titolo di igienista dentale) già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito sia con puntuali indicazioni in fatto (ricavate dalle prove orali assunte, rappresentative dell'avvenuta esecuzione di prestazioni, tra le quali otturazioni e devitalizzazioni, rese all'infuori dei compiti tipicamente propri dell'igienista dentale in linea con quanto rappresentato dall'offerta professionale descritta dalla targa del relativo studio) destinate a rendere comunque recessivi i rilievi di parte ricorrente, sia con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili (ferme le situazioni in fatto descritte dai testi escussi, le relative prestazioni presupponevano la presenza presso lo studio di un odontoiatra a supporto della attività del ricorrente, mai neppure addotta) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. e che nulla va liquidato a titolo di spese in favore della parte civile costituita, considerato che la memoria all'uopo trasmessa non ha in alcun modo influito sulle valutazioni pregiudiziali rese con la presente decisione

Regesto Legislator

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art 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41284/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. l'impugnazione intenda riferirsi- si sostanzia nella riproduzione di profili di censura (l'indimostrata presenza, presso lo studio professionale del ricorrente, di una strumentazione funzionale all'attività di odontoiatra e la piena compatibilità dell'attività resa con il titolo di igienista dentale) già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito sia con puntuali indicazioni in fatto (ricavate dalle prove orali assunte, rappresentative dell'avvenuta esecuzione di prestazioni, tra le quali otturazioni e devitalizzazioni, rese all'infuori dei compiti tipicamente propri dell'igienista dentale in linea con quanto rappresentato dall'offerta professionale descritta dalla targa del relativo studio) destinate a rendere comunque recessivi i rilievi di parte ricorrente, sia con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili (ferme le situazioni in fatto descritte dai testi escussi, le relative prestazioni presupponevano la presenza presso lo studio di un odontoiatra a supporto della attività del ricorrente, mai neppure addotta) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. e che nulla va liquidato a titolo di spese in favore della parte civile costituita, considerato che la memoria all'uopo trasmessa non ha in alcun modo influito sulle valutazioni pregiudiziali rese con la presente decisione

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali danno ai denti perizia medica carente assicurazione di cure dentarie medico curante inidoneità medica

Disposizioni normative citate

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art 606 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANINA MASSSIMO nato a TORINO il 16/09/1966 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Canina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, e la memoria della parte civile costituita; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché - senza peraltro che risulti precisato a quale delle ragioni di vizio tipizzate dall'art 606 cod. proc. pen. l'impugnazione intenda riferirsi- si sostanzia nella riproduzione di profili di censura (l'indimostrata presenza, presso lo studio professionale del ricorrente, di una strumentazione funzionale all'attività di odontoiatra e la piena compatibilità dell'attività resa con il titolo di igienista dentale) già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito sia con puntuali indicazioni in fatto (ricavate dalle prove orali assunte, rappresentative dell'avvenuta esecuzione di prestazioni, tra le quali otturazioni e devitalizzazioni, rese all'infuori dei compiti tipicamente propri dell'igienista dentale in linea con quanto rappresentato dall'offerta professionale descritta dalla targa del relativo studio) destinate a rendere comunque recessivi i rilievi di parte ricorrente, sia con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili (ferme le situazioni in fatto descritte dai testi escussi, le relative prestazioni presupponevano la presenza presso lo studio di un odontoiatra a supporto della attività del ricorrente, mai neppure addotta) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. e che nulla va liquidato a titolo di spese in favore della parte civile costituita, considerato che la memoria all'uopo trasmessa non ha in alcun modo influito sulle valutazioni pregiudiziali rese con la presente decisione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/7/2021. Il Consigliere estensore Il Preside!) e