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Ordinanza — n. 41282/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41282/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41282/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESIC MARKO nato a BANJA LUCA( BOSNIA-ERZEGOVINA) il 15/05/1954 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; 4s1 udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marko Sesic avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata con il ricorso, in tesi diretta a contrastare la motivazione della sentenza impugnata avuto riguardo alla logicità del ragionamento probatorio seguito nel verificare la responsabilità dell'imputato quanto al reato di cui all'art 337 cod. pen. allo stesso ascritto, nella sostanza si risolve in una contestazione in fatto del contenuto violento e minaccioso degli agiti oppositivi realizzati dall'imputato, (contestazione) immediatamente smentita dal puntuale tenore della decisione in esame ( che in termini inequivoci ha messo in evidenza che il Sesic, nel tentativo di sottrarsi all'azione degli operanti che intendevano identificarlo, ebbe a divincolarsi con forza e a sbracciare tenendo in mano un coltello con lama aperta, così da integrare senza spazio al dubbio l'ipotesi di reato contestata, considerata la portata incontrovertibilmente minacciosa della relativa condotta); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 337 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41282/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pen. allo stesso ascritto, nella sostanza si risolve in una contestazione in fatto del contenuto violento e minaccioso degli agiti oppositivi realizzati dall'imputato, (contestazione) immediatamente smentita dal puntuale tenore della decisione in esame ( che in termini inequivoci ha messo in evidenza che il Sesic, nel tentativo di sottrarsi all'azione degli operanti che intendevano identificarlo, ebbe a divincolarsi con forza e a sbracciare tenendo in mano un coltello con lama aperta, così da integrare senza spazio al dubbio l'ipotesi di reato contestata, considerata la portata incontrovertibilmente minacciosa della relativa condotta); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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pubblica istigazione a delinquere violenza o minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico atti impugnabili prova del timore di persecuzione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art 337 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESIC MARKO nato a BANJA LUCA( BOSNIA-ERZEGOVINA) il 15/05/1954 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; 4s1 udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marko Sesic avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata con il ricorso, in tesi diretta a contrastare la motivazione della sentenza impugnata avuto riguardo alla logicità del ragionamento probatorio seguito nel verificare la responsabilità dell'imputato quanto al reato di cui all'art 337 cod. pen. allo stesso ascritto, nella sostanza si risolve in una contestazione in fatto del contenuto violento e minaccioso degli agiti oppositivi realizzati dall'imputato, (contestazione) immediatamente smentita dal puntuale tenore della decisione in esame ( che in termini inequivoci ha messo in evidenza che il Sesic, nel tentativo di sottrarsi all'azione degli operanti che intendevano identificarlo, ebbe a divincolarsi con forza e a sbracciare tenendo in mano un coltello con lama aperta, così da integrare senza spazio al dubbio l'ipotesi di reato contestata, considerata la portata incontrovertibilmente minacciosa della relativa condotta); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/7/2021. Il Consigliere estensore rm Il Presiden ' Benedett