Ordinanza — n. 41279/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTALBANO ISIDORO nato a PALERMO il 05/03/1978 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 19- Letto il ricorso proposto nell'interesse di Isidoro Montalbano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile> il motivo di doglianza prospettato con il ricorso, allegato alla contrastata sussistenza del dolo del reato ascritto al ricorrente, si risolve in una pedissequa riproposizione dei profili di censura sul tema proposti con l'appello, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda il fl. 3della sentenza, dal terzo capoverso in poi); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41279/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 3della sentenza, dal terzo capoverso in poi); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTALBANO ISIDORO nato a PALERMO il 05/03/1978 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 19- Letto il ricorso proposto nell'interesse di Isidoro Montalbano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile> il motivo di doglianza prospettato con il ricorso, allegato alla contrastata sussistenza del dolo del reato ascritto al ricorrente, si risolve in una pedissequa riproposizione dei profili di censura sul tema proposti con l'appello, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda il fl. 3della sentenza, dal terzo capoverso in poi); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8/7/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto