Ordinanza — n. 41277/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA LAWRENCE nato a MILANO il 30/11/1973 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lawrence La Rocca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè denunzia un difetto di motivazione, carente o manifestamente illogica avuto riguardo alla riconosciuta recidiva quando per contro le argomentazioni spese dalla Corte pur se sinteticamente rmettono puntualmente in luce il giudizio di maggior riprovevolezza della condotta in considerazione del precedenti indicati e non soffrono di vuoti logici, solo apoditticamente addotti rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41277/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA LAWRENCE nato a MILANO il 30/11/1973 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lawrence La Rocca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè denunzia un difetto di motivazione, carente o manifestamente illogica avuto riguardo alla riconosciuta recidiva quando per contro le argomentazioni spese dalla Corte pur se sinteticamente rmettono puntualmente in luce il giudizio di maggior riprovevolezza della condotta in considerazione del precedenti indicati e non soffrono di vuoti logici, solo apoditticamente addotti rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/7/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente BenePaterriò Raddusa (22( Anna C