Ordinanza — n. 41273/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GEIGER FABIAN nato a REGENSBURG( GERMANIA) il 20/09/1981 LA MELA VERENA nato a FRIEDRICHSHAFEN( GERMANIA) il 09/11/1981 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabian Geig»er e Verena La Mela avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto i motivi di ricorso proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia in relazione alla continuazione tra i fatti di resistenza ascritti ai due imputati in considerazione della pluralità dei soggetti qualificati nei cui confronti è stata realizzata l'azione oppositiva ( coerentemente considerata alla luce dei principi interpretativi dettati dalle sezioni unite di questa Corte con la decisione richiamata al fl 5, terzo capoverso della sentenza impugnata); sia in punto di ritenuta applicazione dell'aggravante di cui all'art 61, comma 1, n. 10 cod. pen. riferita alle lesioni contestate ai ricorrenti,contrastata anche in questa sede facendo leva su un orientamento interpretativo non più attuale perché superato da diversi e successivi arresti di questa stessa Corte puntualmente evocati dalla Corte territoriale ( anche da ultimo confermati: cfr. sentenza n. 18559 del 2021); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41273/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 10 cod. pen. riferita alle lesioni contestate ai ricorrenti,contrastata anche in questa sede facendo leva su un orientamento interpretativo non più attuale perché superato da diversi e successivi arresti di questa stessa Corte puntualmente evocati dalla Corte territoriale ( anche da ultimo confermati: cfr. sentenza n. 18559 del 2021); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GEIGER FABIAN nato a REGENSBURG( GERMANIA) il 20/09/1981 LA MELA VERENA nato a FRIEDRICHSHAFEN( GERMANIA) il 09/11/1981 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabian Geig»er e Verena La Mela avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto i motivi di ricorso proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia in relazione alla continuazione tra i fatti di resistenza ascritti ai due imputati in considerazione della pluralità dei soggetti qualificati nei cui confronti è stata realizzata l'azione oppositiva ( coerentemente considerata alla luce dei principi interpretativi dettati dalle sezioni unite di questa Corte con la decisione richiamata al fl 5, terzo capoverso della sentenza impugnata); sia in punto di ritenuta applicazione dell'aggravante di cui all'art 61, comma 1, n. 10 cod. pen. riferita alle lesioni contestate ai ricorrenti,contrastata anche in questa sede facendo leva su un orientamento interpretativo non più attuale perché superato da diversi e successivi arresti di questa stessa Corte puntualmente evocati dalla Corte territoriale ( anche da ultimo confermati: cfr. sentenza n. 18559 del 2021); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/7/2021. Il Consigliere estensore Bened o ò Raddusa Anna fcuolo 25T Il Presidente 1