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Ordinanza — n. 41270/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41270/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41270/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA (11,(, sul ricorso proposto da: NOCERINO ENRICO nato a TORINO il 24/03/1962 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINO(ato avviso alle pa-Pti) udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale -per quanto rileva in questa sede- ha confermato l'affermazione di responsabilità di NOCERINO ENRICO per il reato di furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Il ricorso è inammissibile perché tardivo e sostanzialmente privo di motivi. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così desQin Roma, il 8 giugno 2021 Il conliere stensore Il ide

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41270/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Il ricorso è inammissibile perché tardivo e sostanzialmente privo di motivi. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così desQin Roma, il 8 giugno 2021 Il conliere stensore Il ide

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale risarcimento per atto illecito risarcimento per errore giudiziario indagine per furto perseguimento penale per truffa incasso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA (11,(, sul ricorso proposto da: NOCERINO ENRICO nato a TORINO il 24/03/1962 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINO(ato avviso alle pa-Pti) udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale -per quanto rileva in questa sede- ha confermato l'affermazione di responsabilità di NOCERINO ENRICO per il reato di furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Il ricorso è inammissibile perché tardivo e sostanzialmente privo di motivi. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così desQin Roma, il 8 giugno 2021 Il conliere stensore Il ide