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Sentenza — n. 41265/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41265/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41265/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MERCANDELLI GIOVANNI nato a RUDIANO il 17/11/1948 avverso la sentenza del 13/01/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; La sentenza impugnata ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale MERCANDELLI GIOVANNI era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, con applicazione delle pene accessorie fallimentari nella misura di anni dieci Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. Va emessa declaratoria di estinzione del reato, essendo decorso alla data del 26 ottobre 2018 il termine di prescrizione. Invero, sebbene i motivi di ricorso siano inammissibili, va rilevata d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 37 cod. pen; Sentenza — n. 41265/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare «nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»» (così testualmente il dispositivo della menzionata sentenza).

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie sanzione penale divieto di finanziamento monetario fissazione della multa sanzione disciplinare dell'avvocato errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
E le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 37 cod. pen
e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MERCANDELLI GIOVANNI nato a RUDIANO il 17/11/1948 avverso la sentenza del 13/01/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale MERCANDELLI GIOVANNI era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, con applicazione delle pene accessorie fallimentari nella misura di anni dieci Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. Va emessa declaratoria di estinzione del reato, essendo decorso alla data del 26 ottobre 2018 il termine di prescrizione. Invero, sebbene i motivi di ricorso siano inammissibili, va rilevata d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie.

Con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare «nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»» (così testualmente il dispositivo della menzionata sentenza).

La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon; Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, in motivazione). E le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva irrogato agli imputati le pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta per il periodo fisso di dieci anni richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018)» (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci Domenico, Rv. 27628601) P. Q. M. annulla CÎg sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così decis in Roma, il 8 giugno 2021 Il consigl e