Ordinanza — n. 41260/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FRANCESCO EMANUELE nato a TORINO il 12/03/1958 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha riqualificato ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare la condotta ascritta a DE FRANCESCO EMANUELE nel secondo capoverso dell'imputazione, assolvendolo dalle restanti condotte di bancarotta ascrittegli. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio e all'entità delle pene accessorie ex art. 217 legge fallimentare. Ha altresì richiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41260/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 217 legge fallimentare la condotta ascritta a DE FRANCESCO EMANUELE nel secondo capoverso dell'imputazione, assolvendolo dalle restanti condotte di bancarotta ascrittegli. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio e all'entità delle pene accessorie ex art. 217 legge fallimentare. Ha altresì richiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FRANCESCO EMANUELE nato a TORINO il 12/03/1958 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha riqualificato ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare la condotta ascritta a DE FRANCESCO EMANUELE nel secondo capoverso dell'imputazione, assolvendolo dalle restanti condotte di bancarotta ascrittegli. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio e all'entità delle pene accessorie ex art. 217 legge fallimentare. Ha altresì richiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Il difensore dell'imputato ha depositato memoria. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo si rileva che il termine prescrizionale prorogato (di anni sette e mesi sei) del reato di cui all'art. 217 legge fallimentare è decorso dopo la sentenza di appello, giacché la sentenza dichiarativa del fallimento è stata emessa in data 27 settembre 2012. Quanto al motivo relativo al trattamento sanzionatorio e alle pene accessorie, se ne rileva la genericità e la finalità di una rivalutazione nel merito delle determinazioni assunte dai giudici di merito, supportate da una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Cos' e "so in Roma, il 8 giugno 2021 Il con e estensor