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Ordinanza — n. 41251/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41251/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41251/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GIOVANNI nato a PATERNO il 17/04/1986 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale MESSINA GIOVANNI era stato condannato per il reato di furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo si rileva che il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza di appello, calcolati 572 giorni di sospensione ex art, 159 cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41251/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo si rileva che il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza di appello, calcolati 572 giorni di sospensione ex art, 159 cod. pen.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario revisione della sentenza penale pagamento dell'ammenda recidiva nell'infrazione errore nella commisurazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GIOVANNI nato a PATERNO il 17/04/1986 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale MESSINA GIOVANNI era stato condannato per il reato di furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo si rileva che il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza di appello, calcolati 572 giorni di sospensione ex art, 159 cod. pen.

Quanto al motivo relativo alla affermazione di responsabilità, se ne rileva l'assoluta genericità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021 Il consit ier estensore Il Presiden