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Ordinanza — n. 41249/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41249/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41249/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAFFOUN LUCIO ADRIANO nato a EMMENDINGEN( GERMANIA) il 13/08/1996 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello, dichiarando inammissibile l'appello, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale BAFFOUN LUCIO ADRIANO era stato condannato per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi e alla aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. In effetti, le censure difensive relative alla sussistenza della aggravante sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua e logica motivazione.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41249/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi e alla aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. In effetti, le censure difensive relative alla sussistenza della aggravante sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua e logica motivazione.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale abbandono del procedimento per truffa difetto di motivazione pena pecuniaria non riscuotibile fondamento dell'azione

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Peraltro, la Corte territoriale, sebbene abbia motivato sulla manifesta infondatezza del motivo di appello, ha correttamente dichiarato quest'ultimo inammissibile per aspecificità delle censure ex art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAFFOUN LUCIO ADRIANO nato a EMMENDINGEN( GERMANIA) il 13/08/1996 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello, dichiarando inammissibile l'appello, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale BAFFOUN LUCIO ADRIANO era stato condannato per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi e alla aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. In effetti, le censure difensive relative alla sussistenza della aggravante sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua e logica motivazione.

Peraltro, la Corte territoriale, sebbene abbia motivato sulla manifesta infondatezza del motivo di appello, ha correttamente dichiarato quest'ultimo inammissibile per aspecificità delle censure ex art. 581 cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso„in Roma, il 8 giugno 2021 Il consiglitre stensore Il Presid