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Ordinanza — n. 41248/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41248/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41248/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOMBARDO NICOLA nato a SALEMI il 12/12/1990 CUCCIARRE DOMENICO nato a PARTINICO il 05/04/1995 avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41248/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOMBARDO NICOLA nato a SALEMI il 12/12/1990 CUCCIARRE DOMENICO nato a PARTINICO il 05/04/1995 avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOMBARDO NICOLA nato a SALEMI il 12/12/1990 CUCCIARRE DOMENICO nato a PARTINICO il 05/04/1995 avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale LOMBARDO NICOLA e CUCCIARRE' DOMENICO erano stati condannati per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità e alla valutazione delle prove. I ricorsi sono inammissibili. Le censure proposte, oltre ad essere versate in fatto e pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'appello, sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Esse, peraltro, mirano a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore d%Ila cassa delle ammende. Così d in Roma, il 8 giugno 2021 Il cons lie e estensore fe