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Ordinanza — n. 41247/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of right to notification under 1994 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41247/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Michele Gernone inadmissible for manifest unfoundedness. The appellant argued for notification rights, but the court determined the first-instance trial occurred under Law No. 67/2014 where the defendant was absent. Consequently, the right to receive the summary of the absent judgment did not exist, leading to dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Law No. 67/2014; The right to notification of an absent judgment's summary does not exist when the trial proceeds under the 1994 law regime.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest unfoundedness absent defendant Law 67/2014 notification rights Cassa delle Ammende procedural deadline notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Law No. 67/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERNONE MICHELE nato a CREMONA il 26/12/1996 avverso l'ordinanza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da GERNONE MICHELE. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Diversamente da quanto genericamente sostenuto dal ricorrente, nel caso di specie il GERNONE non aveva diritto alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, giacché il relativo giudizio si è svolto nella piena vigenza della legge n. 67/2014 e quindi in "assenza" dell'imputato.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d Roma, il 8 giugno 2021 Il con gliere stensore Il Pre idente