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Ordinanza — n. 41244/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41244/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41244/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBILE MAURIZIO nato a AGRIGENTO il 12/06/1969 avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale NOBILE MAURIZIO era stato condannato per il reato di utilizzo indebito di carta bancomat. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego della condizione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo si rileva che il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza di appello, calcolati 336 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 159 cod. pen; Ordinanza — n. 41244/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego della condizione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo si rileva che il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza di appello, calcolati 336 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria non riscuotibile inadempimento reiterato spese bancarie ammende per infrazione procedurale restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego della condizione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
art. 159 cod. pen
In primo luogo si rileva che il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza di appello, calcolati 336 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBILE MAURIZIO nato a AGRIGENTO il 12/06/1969 avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale NOBILE MAURIZIO era stato condannato per il reato di utilizzo indebito di carta bancomat. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego della condizione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo si rileva che il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza di appello, calcolati 336 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen.

Quanto al motivo relativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., si rileva che esso è pedissequamente reiterativo di quello oggetto dell'atto di appello e nella sentenza in esame v'è congrua, corretta e logica motivazione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021 Il cons iere estensore Il Presid