Ordinanza — n. 41240/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIVITA GIOVANNI nato a TORINO il 09/08/1966 avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale CIVITA GIOVANNI era stato condannato per il reato aggravato di violazione di domicilio ex art. 614, comma quarto, cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego della condizione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 41240/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 614, comma quarto, cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego della condizione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIVITA GIOVANNI nato a TORINO il 09/08/1966 avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale CIVITA GIOVANNI era stato condannato per il reato aggravato di violazione di domicilio ex art. 614, comma quarto, cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego della condizione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In effetti le censure proposte con il ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così - ciso in Roma, il 8 giugno 2021 Il co tglier estensore