Sentenza — n. 41239/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONTE CAMILLO nato a CAVA DE' TIRRENI il 08/02/1985 avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; l RILEVATO IN FATTO - che con l'impugnata sentenza è stata confermata la condanna di CONTE CAMILLO per il reato di furto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato; - che il difensore ha presentato memoria;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 41239/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che la sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione, essendo decorso il relativo termine alla data del 18 marzo 2018 prima della sentenza di appello; - che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONTE CAMILLO nato a CAVA DE' TIRRENI il 08/02/1985 avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; l RILEVATO IN FATTO - che con l'impugnata sentenza è stata confermata la condanna di CONTE CAMILLO per il reato di furto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato; - che il difensore ha presentato memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione, essendo decorso il relativo termine alla data del 18 marzo 2018 prima della sentenza di appello; - che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.
b) cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266819); - che peraltro nella specie i motivi di ricorso non sono manifestamente infondati;
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così de n Roma, il 8 giugno 2021 Il consig,kre tensore Il