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Ordinanza — n. 41238/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41238/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41238/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC ROBERTO ALIAS PETRESCU GIORGE nato il 31/03/1978 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale JOVANOVIC ROBERTO alias PETRESCU GIORGE era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato e contraffazione di documenti di identità. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla erronea dichiarazione di assenza in appello e all'omessa notifica dell'estratto contumaciale. Inoltre il ricorrente ha lamentato vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche, al risarcimento del danno, alla disapplicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41238/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla erronea dichiarazione di assenza in appello e all'omessa notifica dell'estratto contumaciale. Inoltre il ricorrente ha lamentato vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche, al risarcimento del danno, alla disapplicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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consegna di documenti documenti mancanti confisca dei proventi di reato abbandono del procedimento per truffa licenziamento per furto rimborso dell'IVA
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC ROBERTO ALIAS PETRESCU GIORGE nato il 31/03/1978 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale JOVANOVIC ROBERTO alias PETRESCU GIORGE era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato e contraffazione di documenti di identità. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla erronea dichiarazione di assenza in appello e all'omessa notifica dell'estratto contumaciale. Inoltre il ricorrente ha lamentato vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche, al risarcimento del danno, alla disapplicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Così come risulta dagli atti, l'imputato è stato dichiarato "assente" nel dibattimento di primo grado. All'udienza del 7 maggio 2019, svoltasi dinanzi alla Corte di Appello, in conseguenza del rilievo fatto dalla difesa, è stata disposta la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, emessa in data 18 settembre 2017. Nel giudizio di appello, tuttavia, l'imputato è stato dichiarato assente, sicché appare del tutto superflua la disposizione della notifica dell'estratto contumaciale.

Invero, il giudizio di primo grado e quello di appello si sono svolti in piena vigenza della normativa di cui alla legge 67/2014, per cui correttamente si è proceduto in assenza dell'imputato. Invece non è stato rinvenuto nel fascicolo il verbale di udienza preliminare cui fa riferimento il difensore e nel quale sarebbe stata dichiarata la contumacia dell'imputato (copia del verbale non risulta allegato neppure al ricorso). Peraltro, è da ritenersi che, in ragione della pena edittale prevista per i reati per cui si è proceduto, non si sia svolta l'udienza preliminare.

Gli altri motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così decjo iì Roma, il 8 giugno 2021 Il consig refisten