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Sentenza — n. 41232/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41232/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41232/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PINNA FRANCESCO nato a CAGLIARI il 11/03/1971 avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che con l'impugnata sentenza è stata confermata la condanna di PINNA FRANCESCO per il reato di lesioni volontarie; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, denunziando violazione di legge perché il termine prescrizionale è decorso prima della sentenza di appello; - che il difensore ha presentato memoria

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 41232/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che la sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione, essendo decorso il relativo termine alla data del 8 gennaio 2019 prima della sentenza di appello; - che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte difesa penale accusa penale perseguimento penale per diffamazione azione penale accertamento inesatto dei fatti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PINNA FRANCESCO nato a CAGLIARI il 11/03/1971 avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che con l'impugnata sentenza è stata confermata la condanna di PINNA FRANCESCO per il reato di lesioni volontarie; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, denunziando violazione di legge perché il termine prescrizionale è decorso prima della sentenza di appello; - che il difensore ha presentato memoria

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione, essendo decorso il relativo termine alla data del 8 gennaio 2019 prima della sentenza di appello; - che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266819);

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione Così n Roma, il 8 giugno 2021 Il consuliere e ensore Il Preside