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Ordinanza — n. 41226/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41226/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41226/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONGIELLO OTTAVIO nato a MARSICO NUOVO il 02/01/1961 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto ancora qui rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale MONGIELLO OTTAVIO era stato condannato per i reati di cui agli artt. 477-482 e 495-496 cod. pen.. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla recidiva. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41226/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 477-482 e 495-496 cod. pen.. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla recidiva. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONGIELLO OTTAVIO nato a MARSICO NUOVO il 02/01/1961 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto ancora qui rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale MONGIELLO OTTAVIO era stato condannato per i reati di cui agli artt. 477-482 e 495-496 cod. pen.. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla recidiva. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

In effetti le censure proposte con il ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così de c• in Roma, il 8 giugno 2021 Il consi 'ere estensore Il Preside