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Ordinanza — n. 41225/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41225/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41225/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAMARA MOHAMED BEN ALI nato il 26/07/1962 SALLAMI NOURA nato il 03/09/1981 avverso la sentenza del 10/06/2019 del GIUDICE DI PACE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Trieste ha affermato la penale responsabilità di SAMARA MOHAMED BEN ALI e SALLAMI NOURA per i reati di minaccia e lesioni (la SALLAMI) e per i reati di percosse e diffamazione (il SAMARA). Avverso l'indicata sentenza hanno proposto impugnazione (appelli convertiti in ricorsi) gli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla valutazione delle prove. I ricorsi sono inammissibili. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41225/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza hanno proposto impugnazione (appelli convertiti in ricorsi) gli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla valutazione delle prove. I ricorsi sono inammissibili. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso reiterazione di reati penali allegazioni contraddittorie di persecuzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAMARA MOHAMED BEN ALI nato il 26/07/1962 SALLAMI NOURA nato il 03/09/1981 avverso la sentenza del 10/06/2019 del GIUDICE DI PACE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Trieste ha affermato la penale responsabilità di SAMARA MOHAMED BEN ALI e SALLAMI NOURA per i reati di minaccia e lesioni (la SALLAMI) e per i reati di percosse e diffamazione (il SAMARA). Avverso l'indicata sentenza hanno proposto impugnazione (appelli convertiti in ricorsi) gli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla valutazione delle prove. I ricorsi sono inammissibili. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Esse, peraltro, sono versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così d ciso in Roma, il 8 giugno 2021 Il con estensore