Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with appealed decision reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments presented by the appellant. The appellant challenged a conviction for violation of domicile, claiming violations of law and motivational defects regarding the denial of a non-punishability cause under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely reiterated the grounds already addressed and logically motivated in the appellate judgment without establishing a specific correlation to the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate a specific correlation between the arguments raised and the reasons upon which the contested decision was based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRAGUSA FRANCA nato a TERMINI IMERESE il 13/01/1975 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale SIRAGUSA FRANCA era stata condannata per il reato di violazione di domicilio. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
In effetti, le censure proposte con i0 ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua e logica motivazione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ende.
Così de iso i Roma, il 8 giugno 2021 Il consi liere tensore Il resid