Ordinanza — n. 41219/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha -per quanto ancora rileva in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale LELLI GIUSEPPE era stato condannato per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla attendibilità della persona offesa e alla mancata assunzione di prova indicata come decisiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 41219/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla attendibilità della persona offesa e alla mancata assunzione di prova indicata come decisiva.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LELLI GIUSEPPE nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 10/12/1990 avverso la sentenza del 13/01/2020 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha -per quanto ancora rileva in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale LELLI GIUSEPPE era stato condannato per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla attendibilità della persona offesa e alla mancata assunzione di prova indicata come decisiva.
2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono versate in fatto, nonché del tutto generiche, in quanto pedissequamente reiterative di quelle dedotte in appello e manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Sulle doglianze difensive il Tribunale ha motivato in maniera congrua e logica, mentre alcune censure difensive appaiono finalizzate a una rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Va inoltre rilevato che i vizi motivazionali denunziati non sono proponibili ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d in Roma, il 8 giugno 2021 este