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Ordinanza — n. 41215/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41215/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41215/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUFFANO VINCENZO nato a NAPOLI il 19/10/1980 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, a seguito della rinunzia ai motivi di appello, ad eccezione di quelli inerenti il trattamento sanzionatorio, ha rideterminato nei confronti dell'imputato la pena per il reato di furto in abitazione, applicandogli quella di anni due di reclusione ed euro 1000 di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41215/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUFFANO VINCENZO nato a NAPOLI il 19/10/1980 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, a seguito della rinunzia ai motivi di appello, ad eccezione di quelli inerenti il trattamento sanzionatorio, ha rideterminato nei confronti dell'imputato la pena per il reato di furto in abitazione, applicandogli quella di anni due di reclusione ed euro 1000 di multa.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale remissione della pena rinuncia al reddito riduzione della pena attenuazione libera della pena licenziamento per furto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUFFANO VINCENZO nato a NAPOLI il 19/10/1980 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, a seguito della rinunzia ai motivi di appello, ad eccezione di quelli inerenti il trattamento sanzionatorio, ha rideterminato nei confronti dell'imputato la pena per il reato di furto in abitazione, applicandogli quella di anni due di reclusione ed euro 1000 di multa.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputai:o tramite il difensore, lamentando la mancata verifica da parte del Giudice del merito di una causa di proscioglimento ex art 129 cpp. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha più volte affermato il principio che nel caso di rinuncia parziale ai motivi d'appello, il giudice, in riferimento ai capi della sentenza oggetto dei motivi rinunciati, non è tenuto a motivare eventuali cause di improcedibilità o nullità anche assolute, eccepite con l'impugnazione, né può rilevarle d'ufficio. (Sez. 5, Sentenza n. 40278 del 06/04/2016 Ud. (dep. 28/09/2016 ) Rv. 268198 - 01.

In senso conforme Sez. 2 , Sentenza n. 47698 del 18/09/2019 Ud. (dep. 22/11/2019) Rv. 278006 Alla luce dei suddetti principi il ricorso, che si limita a dedurre genericamente il mancato accertamento di cause di proscioglimento ex art 129 cpp, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento dei euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 19.05.2021 Il Consigliere estensore uI esidente Dr Eduardo de Gregorio Dr.ss ria Vessichelli E DEPOC