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Ordinanza — n. 41212/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41212/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41212/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA d, sul ricorso proposto da: SCARABNUTA IGOR nato il 06/01/1982 avverso la sentenza del 06/06/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA El.to avviso alle parti;) n udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n.2 e 7 c.p. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando, con un unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale.

Regesto Legislator

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art. 613, comma 1 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41212/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale d'ella Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta sì applica indistintamente a tuttì ì ricorsi propostì successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez.

Parole chiave

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rapina qualificata truffa aggravata atti impugnabili istanza di revisione penale oltraggio alla corte aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 613, comma 1 cod. proc. pen
103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA d, sul ricorso proposto da: SCARABNUTA IGOR nato il 06/01/1982 avverso la sentenza del 06/06/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA El.to avviso alle parti;) n udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n.2 e 7 c.p. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando, con un unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale.

Il ricorso è inammissibile. Occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale d'ella Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta sì applica indistintamente a tuttì ì ricorsi propostì successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato con ricorso personale è rappresentato dalla sentenza del 2.05.2019. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro ciascuno a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 19.05.2021 Il Consigliere estensore Il sidente Dr. Eduardo de Gregorio Dr.s a a Vessichell