Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41210/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41210/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41210/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA L. sul ricorso proposto da: TONCIC ANDREA nato a PESCIA il 11/07/1990 avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti;! udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art 599 bis cpp per il per il delitto di furto. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la mancata verifica da parte del Giudice del merito di una causa di proscioglimento ex art 129 cpp.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis c.p, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41210/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'ad 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della norma in parola e del sistema delle impugnazioni. Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Parole chiave

Generato dall'IA
licenziamento per furto abbandono del procedimento per truffa azione di contestazione condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis c.p
patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod.
art. 129 cod. proc. pen
Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA L. sul ricorso proposto da: TONCIC ANDREA nato a PESCIA il 11/07/1990 avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti;! udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art 599 bis cpp per il per il delitto di furto. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la mancata verifica da parte del Giudice del merito di una causa di proscioglimento ex art 129 cpp.

Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'ad 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della norma in parola e del sistema delle impugnazioni. Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102). D'altra parte una disciplina analoga sussisteva nel regime del patteggiamento in appello previgente, poi abrogato dall D.L. 92/2008; in proposito, infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, nel cd. patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). Alla luce dei suddetti principi il ricorso, che ha proposto doglianze esorbitanti dai suindicati limiti, poiché la censura presentata si limita a dedurre genericamente il mancato accertamento di cause di proscioglimento ex art 129 cpp, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento dei euro quattromila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 19.05.2021 Il Consigliere estensore Dr Eduardo d Gregorio p ' qA Il sidente CAN— '