Ordinanza — n. 41202/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VERDE MAURO nato a PETRALIA SOTTANA il 03/09/1995 avverso la sentenza del 19/03/2019 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il giudice di pace di Termini Imerese ha condannato l'imputato alla pena pecuniaria di giustizia per il delitto di minaccia. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la difesa lamentandola manifesta illogicità della motivazione e l'eccessività della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41202/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Occorre ribadire il principio più volte affermato da questa Corte regolatrice, per il quale la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale - come avvenuto nel caso in esame - determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte, come avvenuto nel caso in esame. (Sez. 3, Sentenza n. 48492 del 13/11/2013 Ud. (dep. 04/12/2013 ) Rv. 258000, in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VERDE MAURO nato a PETRALIA SOTTANA il 03/09/1995 avverso la sentenza del 19/03/2019 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il giudice di pace di Termini Imerese ha condannato l'imputato alla pena pecuniaria di giustizia per il delitto di minaccia. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la difesa lamentandola manifesta illogicità della motivazione e l'eccessività della pena.
Il ricorso è inammissibile. Occorre ribadire il principio più volte affermato da questa Corte regolatrice, per il quale la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale - come avvenuto nel caso in esame - determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte, come avvenuto nel caso in esame. (Sez. 3, Sentenza n. 48492 del 13/11/2013 Ud. (dep. 04/12/2013 ) Rv. 258000, in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame.
Sez. 6 , Sentenza n. 42385 del 17/09/2019 Cc. (dep. 15/10/2019) Rv. 277208. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila~in favore della cassa delle ammende. Deciso il 19.05.2021 Il Consigliere estensore Il Prfeidente Dr. Eduardo de Gregorio Dr. ss 11ria Vessic