Ordinanza — n. 41199/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso ricorso proposto da: FINOCCHIARO MASSIMO nato a CATANIA il 08/08/1976 avverso la sentenza del 22/01/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAglato avviso alle par---ti3 udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le partì nei confronti dell'imputato per il reato di cui alli art 493 ter/1 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione violazione dell'art 129 cpp in relazione alla ricorrenza o meno di cause di proscioglimento..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p; Ordinanza — n. 41199/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., la pena concordata tra le partì nei confronti dell'imputato per il reato di cui alli art 493 ter/1 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione violazione dell'art 129 cpp in relazione alla ricorrenza o meno di cause di proscioglimento..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso ricorso proposto da: FINOCCHIARO MASSIMO nato a CATANIA il 08/08/1976 avverso la sentenza del 22/01/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAglato avviso alle par---ti3 udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le partì nei confronti dell'imputato per il reato di cui alli art 493 ter/1 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione violazione dell'art 129 cpp in relazione alla ricorrenza o meno di cause di proscioglimento..
Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto dì correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso di specie il ricorrente lamenta genericamente la mancanza di motivazione circa la ricorrenza o meno di cause di proscioglimento, ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.
Deciso il 19.05.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Edua