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Ordinanza — n. 41191/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41191/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41191/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA ,C4_, sui ricorsi proposti da: LO CICERO ROSARIA nato a PALERMO il 02/01/1957 LO CICERO ROSALIA nato a PALERMO il 07/08/1964 avverso il decreto del 29/05/2018 del TRIBUNALE di PALERMOc2o avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, Sezione misure di prevenzione, ha rilevato la propria incompetenza a provvedere sull'impugnazione proposta dalla difesa delle proposte, relativa al decreto del Tribunale misura di prevenzione di rigetto dell'istanza presentata ex art 666 cpp e volta ad ottenere la revoca della confisca, trasmettendo gli atti a questa Corte di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41191/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA ,C4_, sui ricorsi proposti da: LO CICERO ROSARIA nato a PALERMO il 02/01/1957 LO CICERO ROSALIA nato a PALERMO il 07/08/1964 avverso il decreto del 29/05/2018 del TRIBUNALE di PALERMOc2o avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, Sezione misure di prevenzione, ha rilevato la propria incompetenza a provvedere sull'impugnazione proposta dalla difesa delle proposte, relativa al decreto del Tribunale misura di prevenzione di rigetto dell'istanza presentata ex art 666 cpp e volta ad ottenere la revoca della confisca, trasmettendo gli atti a questa Corte di legittimità.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione violazione delle forme sostanziali vizi formali legali

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Occorre ribadire il principio più volte affermato da questa Corte regolatrice, per il quale la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA ,C4_, sui ricorsi proposti da: LO CICERO ROSARIA nato a PALERMO il 02/01/1957 LO CICERO ROSALIA nato a PALERMO il 07/08/1964 avverso il decreto del 29/05/2018 del TRIBUNALE di PALERMOc2o avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, Sezione misure di prevenzione, ha rilevato la propria incompetenza a provvedere sull'impugnazione proposta dalla difesa delle proposte, relativa al decreto del Tribunale misura di prevenzione di rigetto dell'istanza presentata ex art 666 cpp e volta ad ottenere la revoca della confisca, trasmettendo gli atti a questa Corte di legittimità.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la difesa lamentando con un unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione. I ricorsi sono inammissibili. Occorre ribadire il principio più volte affermato da questa Corte regolatrice, per il quale la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte, come avvenuto nel caso in esame. (Sez. 3, Sentenza n. 48492 del 13/11/2013 Ud. (dep. 04/12/2013 ) Rv. 258000, in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame.

Sez. 6 , Sentenza n. 42385 del 17/09/2019 Cc. (dep. 15/10/2019) Rv. 277208. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali ed al versamento delia somma di quattromila euro ciascuna a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuna in favore della cassa delle ammende. Deciso il 19.05.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduardo de Gregorio Dr. sa 4ria Vessichelli ( L