Ordinanza — n. 40974/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon atto a propria firma, depositato in data 9 marzo 2021 (come da attestazione in calce alla sentenza impugnata), Hardaoui Salim alias Hammouda Samir ricorre avverso la sentenza con la quale il GUP presso il Tribunale di Genova, in data 23 febbraio 2021, gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di cui agli artt. 495 e 99, comma 4, cod.pen., commesso in Genova il 4 ottobre 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 40974/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di cui agli artt. 495 e 99, comma 4, cod.pen., commesso in Genova il 4 ottobre 2017.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARDAOUI SALIM nato il 18/03/1991 avverso la sentenza del 23/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVAdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con atto a propria firma, depositato in data 9 marzo 2021 (come da attestazione in calce alla sentenza impugnata), Hardaoui Salim alias Hammouda Samir ricorre avverso la sentenza con la quale il GUP presso il Tribunale di Genova, in data 23 febbraio 2021, gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di cui agli artt. 495 e 99, comma 4, cod.pen., commesso in Genova il 4 ottobre 2017.
2. Dichiara, con un solo motivo, di volere interporre ricorso per cassazione.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. — come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, interposta dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento legislativo menzionato), che deve essere dichiarata inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).
4. Per le suesposte ragioni va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene S