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Ordinanza — n. 40973/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40973/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40973/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CESARE ROBERTO ANTONIO nato a SAN SEVERO il 26/06/1991 avverso la sentenza del 09/03/2021 del GIUDICE DI PACE di SAN SEVEROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; RITENUTO IN FATTO 1 - Il Giudice di pace di San Severo, con la sentenza impugnata, dichiarava De Cesare Roberto Antonio colpevole del delitto di cui all'art. 581 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo, assolvendolo, invece, dal reato di minaccia sempre al medesimo contestato. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inattendibilità del teste a discarico fondata sul fatto che era stato contraddetto dall'imputato, quando, invece, la rilevata discrasia afferiva soltanto ad un particolare di ridotto rilievo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il Giudice di pace aveva dedotto l'inattendibilità del teste a discarico in quanto egli aveva riferito, contrariamente a quanto affermato dal medesimo imputato, che questi era sceso dalla moto, un dettaglio che non può ritenersi di scarso significato posto esso costituiva l'ineludibile presupposto della condotta del prevenuto che, appunto, sceso dal mezzo, si ea avvicinato alla persona offesa e l'aveva percosso. Deve poi aggiungersi che il ricorso difetta anche di autosufficienza non essendo stata allegata copia delle deposizioni che si assumono erroneamente valutate. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. ,''----- ------Z "-‘ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduardo

Regesto Legislator

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art. 581 cod. pen; Ordinanza — n. 40973/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo, assolvendolo, invece, dal reato di minaccia sempre al medesimo contestato. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inattendibilità del teste a discarico fondata sul fatto che era stato contraddetto dall'imputato, quando, invece, la rilevata discrasia afferiva soltanto ad un particolare di ridotto rilievo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il Giudice di pace aveva dedotto l'inattendibilità del teste a discarico in quanto egli aveva riferito, contrariamente a quanto affermato dal medesimo imputato, che questi era sceso dalla moto, un dettaglio che non può ritenersi di scarso significato posto esso costituiva l'ineludibile presupposto della condotta del prevenuto che, appunto, sceso dal mezzo, si ea avvicinato alla persona offesa e l'aveva percosso. Deve poi aggiungersi che il ricorso difetta anche di autosufficienza non essendo stata allegata copia delle deposizioni che si assumono erroneamente valutate. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. ,''----- ------Z "-‘ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduardo

Parole chiave

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attendibilità dei testimoni pericolo di collusione con testimoni minaccia nel diritto penale facoltà di astenersi dal testimoniare circostanza attenuante scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. pen
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