Ordinanza — n. 40972/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERTELLI DELIO nato a ASCOLI PICENO il 30/09/1971 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, proscioglieva Certelli dal reato di molestie per essere il medesimo estinto per prescrizione e ne confermava la responsabilità per il delitto di lesioni personali e di minaccia, consumati ai danni delle costituite parti civili, rideterminando la pena nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla conferma delle statuizioni civili conseguenti al reato di molestie; - alla erronea valutazione della prova relativamente ai ritenuti delitti di lesioni e minaccia. 3 - Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste sui motivi di ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40972/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come le deposizioni rese dalla persona offese, lineari, costanti e coerenti dovessero ritenersi pienamente attendibili avendo anche ricevuto congruo riscontro dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali assunte di dibattimento. 2 - L'estinzione per prescrizione del reato di molestie in appello non imponeva poi la revoca delle statuizioni civili per tale titolo. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERTELLI DELIO nato a ASCOLI PICENO il 30/09/1971 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, proscioglieva Certelli dal reato di molestie per essere il medesimo estinto per prescrizione e ne confermava la responsabilità per il delitto di lesioni personali e di minaccia, consumati ai danni delle costituite parti civili, rideterminando la pena nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla conferma delle statuizioni civili conseguenti al reato di molestie; - alla erronea valutazione della prova relativamente ai ritenuti delitti di lesioni e minaccia. 3 - Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste sui motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Entrambi i motivi dedotti sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come le deposizioni rese dalla persona offese, lineari, costanti e coerenti dovessero ritenersi pienamente attendibili avendo anche ricevuto congruo riscontro dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali assunte di dibattimento. 2 - L'estinzione per prescrizione del reato di molestie in appello non imponeva poi la revoca delle statuizioni civili per tale titolo. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio,S(anislao Scarlini Eduardo De G