Ordinanza — n. 40971/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGATO FRANCESCO nato a CONSELVE il 14/08/1973 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Longato Francesco colpevole dei delitti ascrittigli ai sensi degli artt. 635 bis e 615 ter cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla omessa acquisizione di una prova decisiva rappresentata da documentazione in lingua inglese dai quali si deducevano le caratteristiche del sistema che si assumeva violato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40971/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1 - Il vizio della sentenza previsto dall 'articolo 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e consistente nella mancata assunzione di prova decisiva costituisce un "error in procedendo" che si verifica allorché l'omessa assunzione riguardi una prova tale da incidere in modo significativo sul procedimento decisionale seguito dal giudice e da determinare, di conseguenza, una differente valutazione complessiva dei fatti e portare in concreto a una decisione diversa: il che ha luogo quando la prova abbia ad oggetto un elemento di fatto che, inserito nel quadro probatorio, conduca a una diversa ricostruzione della fattispecie concreta così come risultava sulla base delle precedenti acquisizioni (sez. 6, Sentenza n. 35122 del 24/06/2003 Rv. 226326).
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGATO FRANCESCO nato a CONSELVE il 14/08/1973 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Longato Francesco colpevole dei delitti ascrittigli ai sensi degli artt. 635 bis e 615 ter cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla omessa acquisizione di una prova decisiva rappresentata da documentazione in lingua inglese dai quali si deducevano le caratteristiche del sistema che si assumeva violato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il vizio della sentenza previsto dall 'articolo 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e consistente nella mancata assunzione di prova decisiva costituisce un "error in procedendo" che si verifica allorché l'omessa assunzione riguardi una prova tale da incidere in modo significativo sul procedimento decisionale seguito dal giudice e da determinare, di conseguenza, una differente valutazione complessiva dei fatti e portare in concreto a una decisione diversa: il che ha luogo quando la prova abbia ad oggetto un elemento di fatto che, inserito nel quadro probatorio, conduca a una diversa ricostruzione della fattispecie concreta così come risultava sulla base delle precedenti acquisizioni (sez. 6, Sentenza n. 35122 del 24/06/2003 Rv. 226326).
Nel caso di specie, come aveva già rilevato la Corte di merito, l 'acquisizione della documentazione non avrebbe potuto scalfire l'inequivoco quadro probatorio illustrato dalla medesima da pagina 4 della sentenza impugnata. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduardo De Gregor E7