Ordinanza — n. 40970/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in data 21 settembre 2020, il Tribunale di Frosinone ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., nei confronti di Forestiero Pierluigi e di Caperna Monia, imputati del delitto p. e p. dagli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 e 61 n. 5 cod.pen. (In Alatri il 20 settembre 2020), recependo l'accordo in tal senso da loro stessi raggiunto con il Pubblico Ministero.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen, art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 40970/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen., nei confronti di Forestiero Pierluigi e di Caperna Monia, imputati del delitto p. e p. dagli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 e 61 n. 5 cod.pen. (In Alatri il 20 settembre 2020), recependo l'accordo in tal senso da loro stessi raggiunto con il Pubblico Ministero.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FORESTIERO PIERLUIGI nato a ALATRI il 04/01/1984 CAPERNA MONIA nato a ALATRI il 04/11/1982 avverso la sentenza del 21/09/2020 del TRIBUNALE di FROSINONE.c_l_ato avviso alle pa;i udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in data 21 settembre 2020, il Tribunale di Frosinone ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., nei confronti di Forestiero Pierluigi e di Caperna Monia, imputati del delitto p. e p. dagli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 e 61 n. 5 cod.pen. (In Alatri il 20 settembre 2020), recependo l'accordo in tal senso da loro stessi raggiunto con il Pubblico Ministero.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il comune difensore degli imputati articolando un solo motivo, con il quale deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 444, comma 2, e 129 cod.proc.pen., e vizio di motivazione per l'omessa verifica della sussistenza delle cause di non punibilità di cui al citato art. 129 cod.proc.pen..
3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.proc.pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. L' inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.proc.pen., e ad essa consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordannaglia Eduardo De Greg AmAA