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Ordinanza — n. 40969/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40969/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40969/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRAO PIETRO nato a PALERMO il 10/05/1971 avverso la sentenza del 12/03/2019 del TRIBUNALE di PALERMOto avviso alle p-atti; -- udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod.proc.pen., è stata applicata a Corrao Pietro, per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod.pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con due motivi, la violazione di legge, in relazione agli artt. 624, 625, 62 -bis, 69 e 99 cod.pen. e 444, comma 2, e 129 cod.proc.pen., e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio operato circa le cause di immediato proscioglimento dell'imputato e circa il bilanciamento delle circostanze del reato

Regesto Legislator

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articolo 444 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 40969/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 cod.pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con due motivi, la violazione di legge, in relazione agli artt. 624, 625, 62 -bis, 69 e 99 cod.pen. e 444, comma 2, e 129 cod.proc.pen., e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio operato circa le cause di immediato proscioglimento dell'imputato e circa il bilanciamento delle circostanze del reato

Parole chiave

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aggravamento della pena attenuazione della pena revisione della sentenza penale sanzione penale recidiva nell'infrazione ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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articolo 444 cod.proc.pen
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod.proc.pen., è stata applicata a Corrao Pietro, per il delitto di cui agli artt.
art. 616 cod.proc.pen
610, comma 5 -bis, cod.proc.pen., comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.proc.pen., ivi compresa l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare nella misura di Euro 4.000,00.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRAO PIETRO nato a PALERMO il 10/05/1971 avverso la sentenza del 12/03/2019 del TRIBUNALE di PALERMOto avviso alle p-atti; -- udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod.proc.pen., è stata applicata a Corrao Pietro, per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod.pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con due motivi, la violazione di legge, in relazione agli artt. 624, 625, 62 -bis, 69 e 99 cod.pen. e 444, comma 2, e 129 cod.proc.pen., e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio operato circa le cause di immediato proscioglimento dell'imputato e circa il bilanciamento delle circostanze del reato

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. - che la ritenuta inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod.proc.pen., comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.proc.pen., ivi compresa l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare nella misura di Euro 4.000,00.

P. T. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Eduardo De Greggao •rnMA4 Ao.,,,