Ordinanza — n. 40968/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in data 9 marzo 2021, il Tribunale di Palermo ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., nei confronti di Lo Cascio Giovanni, imputato dei delitti p. e p. dagli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 61 n. 5 e 337 e 61 n. 2 cod.pen. (In Palermo il 16 dicembre 2019), recependo l'accordo in tal senso raggiunto dal suo difensore con il Pubblico Ministero.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen, art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 40968/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen., nei confronti di Lo Cascio Giovanni, imputato dei delitti p. e p. dagli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 61 n. 5 e 337 e 61 n. 2 cod.pen. (In Palermo il 16 dicembre 2019), recependo l'accordo in tal senso raggiunto dal suo difensore con il Pubblico Ministero.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO CASCIO GIOVANNI nato a PALERMO il 21/11/1999 avverso la sentenza del 09/03/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in data 9 marzo 2021, il Tribunale di Palermo ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., nei confronti di Lo Cascio Giovanni, imputato dei delitti p. e p. dagli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 61 n. 5 e 337 e 61 n. 2 cod.pen. (In Palermo il 16 dicembre 2019), recependo l'accordo in tal senso raggiunto dal suo difensore con il Pubblico Ministero.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato articolando un solo motivo, con il quale deduce vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 444, comma 2, e 129 cod.proc.pen., per l'omessa verifica della sussistenza delle cause di non punibilità di cui al citato art. 129 cod.proc.pen..
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.proc.pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. L' inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.proc.pen., e ad essa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Eduardo De Gre io (V